Non tutti i trattamenti assistenziali sono compatibili con l’Assegno di Inclusione attivo dallo scorso primo di Gennaio: vediamo quali sono e perché.
Dallo scorso primo di Gennaio di quest’anno è attivo lo strumento di sostegno economico dell’Assegno di Inclusione, dedicato ai disoccupati come sorta di sostituto del Reddito di Cittadinanza. L’Assegno è stato pensato per cittadine e cittadini che risultino privi della facoltà di lavorare, appartenenti ad un nucleo famigliare.
Dunque i minorenni, i disabili, le persone di età anagrafica pari o superiore ai 60 anni nonché le persone che, versanti in situazioni di disagio, sono incluse in programmi di cura e di assistenza dei servizi socio-sanitari certificati dalla Pubblica Amministrazione, possono avanzare domanda per l’ottenimento dell’Assegno. Gli altri disoccupati ritenuti in piena facoltà di lavorare, invece, definiti “occupabili”, possono richiedere il Supporto per la Formazione ed il Lavoro.
Oltre ai requisiti sopracitati, per poter ottenere l’Assegno di Inclusione è necessario rispettare specifici limiti ISEE, ovvero l’Indicatore della Soglia Economica Equivalente: tali limiti risultano essere anche la discriminante tra la compatibilità e l’incompatibilità dell’Assegno ad altri trattamenti assistenziali percepiti, come l’Assegno Unico, la NASpI e l’Assegno Sociale. Ed anche con l’eventuale sussistere di un’attività lavorativa a tempo parziale. Vediamo in che modo.
In linea generale, le forme di trattamento assistenziale dell’Assegno Unico, della NASpI e dell’Assegno Sociale, nonché l’eventuale circostanza di un’attività lavorativa a tempo parziale in essere, non risultano incompatibili con l’Assegno di Inclusione. In altre parole, chi percepisce già altre forme di sostegno economico, può al contempo percepire anche l’Assegno di Inclusione.
Tuttavia, ad una condizione: ovvero che i percettori soddisfino tutti i requisti per ottenere l’Assegno. Occorre quindi che i nuclei famigliari abbiano un ISEE in corso di validità per un ammontare massimo pari a 9.360,00 Euro lordi annuali (anche nel caso della presenza di un componente impiegato in lavoro a tempo parziale). La soglia diventa di 7.560,00 Euro lordi annuali, invece, quando il nucleo è composto da persone di età pari o superiore ai 67 anni, a cui possono aggiungersi componenti non autosufficienti o in condizioni di grave disabilità.
Unica eccezione: le dimissioni volontarie da lavoro dipendente. Se un contribuente, pur rispettando tutti i requisiti per ottenere l’Assegno, risulta essersi volontariamente dimesso senza giusta causa dal proprio impiego entro il periodo di 12 mesi precedenti alla domanda di ottenimento dell’Assegno, ecco che non ne ha diritto.