Non solo è stato travolto da un’automobile mentre era in bicicletta ma è stato anche multato dai vigili di Milano. La vicenda assurda di un ciclista
Il fatto è accaduto il 16 agosto scorso intorno le 16.30 del pomeriggio nei pressi dell‘aeroporto di Linate (Milano) quando il ciclista G.M. viene travolto alla rotonda di piazza della Concordia a bordo della sua due ruote da un’auto Dacia Sandero guidata da G.B.
Il ciclista cade rovinosamente a terra, viene trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico milanese dove i medici gli diagnosticano le fratture di ben 7 costole, acetabolo e la clavicola destra. La prognosi è di 30 giorni, ai quali se ne aggiungono altri 30 dopo una seconda visita. Totale: 2 mesi di prognosi. Ma quello che accade dopo lascia di stucco la vittima che, oltre al danno si ritrova anche in torto con il codice della strada.
Sul luogo del fatto quel 16 agosto 2023 (piazza della Concordia) arriva oltre ai soccorsi sanitari del 118 anche una pattuglia della polizia locale di Peschiera. Qui i vigili contestano all’automobilista della Dacia la violazione dell’articolo 145 del Codice della strada “in quanto impegnava l’intersezione rotatoria senza dare la precedenza ad altro veicolo, nonostante l’obbligo impostogli dall’apposito segnale”.
Ma non finisce qui perché a casa del ciclista arriva anche una multa: l’uomo è stato sanzionato per la violazione dei commi 9 e 10 dell’articolo 182: “In quanto conducente di velocipede ordinario, circolava sulla carreggiata senza usare il percorso pedonale e ciclabile”. Oltre il danno anche la beffa! Ma dopo 9 mesi dalla multa ricevuta, la contravvenzione al ciclista-vittima fortunatamente viene cancellata dal giudice di pace, prendendo anche atto della retromarcia della polizia locale di Milano.
Nelle settimane dopo il gravoso incidente tra il ciclista e l’automobilista, l’avvocato della vittima, il legale Nicola Brigida, presenta per il suo assistito una denuncia in Procura nei confronti dell’automobilista con l’accusa di lesioni stradali gravi. L’avvocato, come riporta il Giorno, argomenta:
“Quanto all’ascrivibilità del sinistro esclusivamente all’automobilista investitore è del tutto evidente che l’impatto tra i due veicoli è stato causato solo dalla condotta negligente di B., il quale, provenendo da via Archimede per immettersi in piazza della Concordia, prima di compiere la manovra avrebbe dovuto fermarsi (c’era la segnaletica orizzontale e verticale di dare la precedenza), sincerarsi dell’eventuale sopravvenienza di veicoli favoriti provenienti da sinistra e dare loro la dovuta precedenza; circostanza che evidentemente non è avvenuta con la dovuta diligenza, tanto da determinare il grave investimento del ciclista”.
In quegli stessi giorni l’avvocato e il collega Stefano Guzzini impugnano la contravvenzione al giudice di pace, spiegando che “un percorso promiscuo pedonale e ciclabile non può essere considerata una pista riservata alla circolazione dei velocipedi”. Di conseguenza, il comma 9 dell’articolo 182 del Codice della strada – per il quale veniva sanzionato il ciclista – ovvero che “I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono”, deve essere applicato “solo in presenza di una pista ciclabile a uso esclusivo delle biciclette”. In poche parole: “Non è obbligatorio percorrerla se si è in presenza di una cosiddetta pista “ciclo-pedonale” a uso promiscuo velocipedi e pedoni”.
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La stessa linea portata avanti dal legale è stata ribadita nel 2009 da una circolare del Ministero dei Trasporti, che sancisce che ai percorsi misti non si applica l’articolo 182. Questa stessa circolare verrà poi anche citata dalla polizia locale di Peschiera Borromeo davanti al giudice di pace:
“Si conferma che su piste ad uso promiscuo non vi è obbligo di circolazione da parte dei ciclisti, e pertanto lo scrivente Comando ha provveduto all’annullamento in autotutela del verbale oggetto di ricorso”. A quel punto il giudice di pace mette il timbro: la multa è cancellata e le spese sono a carico del Comune di Milano.