Esiste una procedura legale per non pagare una multa: ecco cosa sapere a riguardo e come procedere per avanzare la richiesta.
Prendere una multa stradale è un’esperienza che chiunque vorrebbe evitare, ma che può purtroppo succedere anche ai più attenti e per la quale si può presentare un ricorso in modo tale da non doverla pagare.
Quando non si paga una multa vi è il rischio di ricevere una sanzione ancora più salata dopo un certo periodo di tempo, per cui in tale caso la cifra della multa sarebbe molto più alta. Nel caso però in cui si pensi che vi sia stato un equivoco o che comunque ci sia un problema per cui non si debba pagare la multa, si può fare ricorso e di conseguenza si può richiedere a livello legale di non dover pagare la cifra indicata. Per poterlo fare c’è una procedura ben precisa e ci si può affidare a una legge presente nel codice della strada, chiedendo il ricorso al giudice di pace.
Secondo l’art. 204 bis del codice della strada si può fare ricorso al giudice di pace nel caso in “Il trasgressore e gli obbligati in solido, sempre che non abbiano già provveduto al pagamento in misura ridotta ed in alternativa al ricorso al prefetto, possono proporre ricorso avverso il verbale al giudice di pace”. Il giudice di pace è un magistrato onorario a cui si può fare riferimento per l’appunto per contestare e risolvere alcune sanzioni amministrative, quali le multe stradali.
Per fare ricorso per una multa si può presentare la richiesta al giudice di pace solamente nel caso in cui il ricorrente non abbia già provveduto al pagamento in misura ridotta, e allo stesso modo, nel caso in cui si presentasse al magistrato onorario il ricorso, non si deve essere già richiesto un ricorso al prefetto.
Il ricorso può essere presentato entro un massimo di 30 giorni dalla data di contestazione della violazione, oppure dalla data di notificazione del verbale di accertamento. L’unico caso in cui possono trascorrere 60 giorni è relativo a una situazione in cui il ricorrente risieda all’estero.
Il ricorso dovrà essere depositato o inviato alla cancelleria civile dell’ufficio del giudice di pace che opera nel territorio in cui è stata commessa la violazione per cui si è ricevuta la multa. Se l’ufficio non fosse indicato sul verbale, ci si può recare sul sito del ministero della giustizia per maggiori informazioni. Andrà anche trasmessa una copia del ricorso all’organo di polizia che ha emanato la contravvenzione. A questo punto però poi sarà compito del giudice di pace valutare la situazione.