Caccia
– Ai cacciatori è consentito spostarsi fuori dal comune di residenza per raggiungere l’ambito territoriale di caccia o il comprensorio alpino di caccia di residenza venatoria. Sono consentite la caccia da appostamento fisso e tutte le attività complementari come l’addestramento e allenamento dei cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nel rispetto della normativa di settore;
– La caccia è consentita all’interno degli istituti privati, ovvero delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie, in quanto autorizzati dall’azienda stessa, sempre nel rispetto della normativa di settore.
L’attività venatoria è limitata ai soli residenti anagraficamente in Lombardia ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali.
Pesca
– L’attività di pesca professionale è consentita in tutto il territorio della regione;
– L’attività di pesca dilettantistico sportiva o subacquea così come quella nei centri privati sono consentite solo nella provincia di residenza, domicilio o abitazione;
– L’attività e lo spostamento in tutta la regione sono consentiti per le guardie ittiche volontarie come da Legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008, le attività ittiogeniche negli incubatoi ittici e lo svolgimento delle attività di contenimento delle specie ittiche alloctone invasive.
Gli spostamenti e l’esercizio di tutte le attività dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l’utilizzo della mascherina.