Il bollo dell’auto può essere rimborsato parzialmente ma, se si soddisfano determinati requisiti, è possibile ottenere un rimborso totale.
Il bollo auto è quella tassa che tutti gli automobilisti e proprietari di auto devono pagare ogni anno per il possesso e la circolazione del mezzo su strade pubbliche. Si tratta di una cifra decisamente salata ma esiste un solo caso in cui è possibile richiedere indietro i soldi già pagati. Se paghiamo il bollo e nei 12 mesi successivi decidiamo di rottamare il veicolo in questione, il proprietario può richiedere il rimborso del bollo auto. Tuttavia non tutti gli italiani hanno diritto di richiederlo.
Il rimborso totale del bollo auto può essere richiesto soltanto dai residenti nelle regioni che hanno concesso questo provvedimento, che sono ben poche: Piemonte, Lombardia, Veneto e le provincie autonome di Trento e Bolzano. Ogni regione ha una modalità diversa per la richiesta e l’emissione del rimborso. In Piemonte si può richiedere il rimborso parziale del bollo in caso di rottamazione o furto ad una sola condizione: dal giorno del furto/rottamazione e la scadenza del bollo deve intercorrere almeno un quadrimestre. Il rimborso viene calcolato in base ai mesi intercorsi tra i due eventi.
In Lombardia le regole sono simili: il rimborso è previsto per le mensilità che intercorrono tra il furto o demolizione del mezzo e la scadenza della validità del bollo annuale, con la differenza che non sussiste un quantitativo minimo di mesi. Inoltre il rimborso può essere richiesto anche nel caso di esportazione del veicolo soggetto. Anche in Veneto valgono le stesse regole a parte un’eccezione: solo in caso di rottamazione il proprietario può richiedere il rimborso sul bollo da pagare per il nuovo veicolo acquistato.
Infine abbiamo le provincie autonome di Trento e Bolzano, dove è possibile richiedere il rimborso parziale del bollo auto nel caso di rottamazione, furto o esportazione del veicolo in questione. A Trento il rimborso viene riconosciuto per i mesi che decorrono da quello successivo all’evento (rottamazione/furto/esportazione) allo scadere della tassa; questo periodo deve essere pari o superiore a quattro mesi. Le modalità sono le stesse anche nella provincia autonoma di Bolzano, con delle piccole differenze: il rimborso può essere chiesto entro tre anni solari dal versamento e anche per versamenti parziali della tassa avvenuti impropriamente dopo il furto/esportazione/rottamazione del mezzo.