La Corte Costituzionale ha accolto l’obiezione del Tribunale di Milano riguardo ai requisiti di residenza o di occupazione ultraquinquennale decisa dalla legge regionale n. 16/2016 grazie alla quale ai servizi abitativi possono accedere solo a chi è residente o ha un lavoro sul territorio lombardo da almeno cinque anni.
Secondo la Consulta, infatti, il requisito è irragionevole e non ha alcun nesso con la funzione del servizio pubblico in questione, destinata a chi ha necessità di un domicilio. Il radicamento territoriale non può infatti assumere un’importanza tale da escludere chi fa richiesta di una casa. Al massimo si può inserire tale criterio all’interno della formazione di una graduatoria.
La legge regionale viola quindi i principi di uguaglianza e di ragionevolezza ed è fonte di discriminazione irragionevole a danno di chi non possiede il requisito richiesto.