A chi va intestata la fattura per le spese mediche sostenute per il disabile in modo da poterla dedurre dal reddito complessivo? Ecco la risposta.
Se sosteniamo spese mediche, tanto di tipo generico quanto per l’assistenza specifica, per la cura di un caro disabile, a chi devono essere intestate in modo da poterle dedurre interamente dal reddito complessivo annuale? Esclusivamente al disabile oppure possono farsene carico anche le persone che lo assistono? Ebbene, è stata proprio l’Agenzia delle Entrate a fare chiarezza sulla questione.
Le spese, infatti, sia nel caso in cui siano state sostenute dai famigliari che assistono il disabile sia nel caso in cui questi non risulti a loro carico in termini fiscali, restano comunque interamente deducibili. Per beneficiare della deduzione, il famigliare che ha sostenuto i costi dovrà semplicemente integrare l’importo di spesa e, in sede di controllo della propria dichiarazione dei redditi, esibire la documentazione che comprova l’acquisto.
I famigliari anche non a carico per cui è possibile dedurre le spese mediche
Il beneficio di detrazione, come chiarito tramite la circolare numero 15 del 20 Aprile 2005 con riferimento al secondo comma dell’articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Diritti (TUIR), viene garantito fino all’importo massimo annuale di 6.197,48 Euro per le spese effettuate per la cura delle specifiche patologie che non trovino la cosiddetta capienza nell’Irpef dovuta del disabile assistito.
In base alla Legge 104, inoltre, è possibile dedurre le spese mediche sostenute anche per famigliari disabili che non risultino fiscalmente a carico. I famigliari in questione sono il coniuge, i figli, i discendenti dei figli, i generi e le nuore, le suocere ed i suoceri, i genitori, i fratelli e le sorelle e, infine, i nonni e le nonne.
Per comprovare le spese sanitarie, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le informazioni dettagliate relative alla procedura da adottare attraverso la circolare numero 7/E dell’anno 2018. In essa, indica sostanzialmente che il documento di spesa deve contenere sia i dati del soggetto che ha effettuato il pagamento sia i dati del soggetto per il quale la spesa è stata sostenuta.
Nel caso il documento venga intestato al disabile, su di esso deve essere quindi annotata la parte di spesa sostenuta dal congiunto. In quanto alle spese generiche, occorrono dunque la fattura (o il cosiddetto scontrino fiscale parlante), la ricevuta fiscale rilasciata dal medico curante, la certificazione della disabilità come istituita dall’articolo 4 della Legge 104 ed un’autocertificazione. Per maggiori approfondimenti, è consigliabile consultare il proprio medico o le circolari di chiarimento dell’Agenzia visionabili e scaricabili dal sito web istituzionale dell’AdE.