Milano, autovelox di viale Fulvio Testi: ennesima stangata ai multati. GiudicI bocciano (di nuovo) i ricorsi

Dopo il Tar anche il Consiglio di Stato boccia i ricorsi presentati da alcuni automobilisti multati dall’autovelox di viale Fulvio Testi a Milano. Le motivazioni “filosofiche” dei giudici

Secondo il Tar e il Consiglio di Stato l’autovelox di viale Fulvio Testi è stato installato correttamente dal Comune. Ecco perché sono stati respinte le istanze presentate da alcuni automobilisti multati dal rilevatore di velocità installato alle porte dell’hinterland milanese che “bastona” tutti coloro che superano il limite dei 50 Km/h.

Autovelox Milano
Milano, autovelox in viale Fulvio Testi: ennesima stangata per i multati. Giudici bocciano di nuovo i ricorsi. Le motivazioni “filosofiche” (ANSA) milano.cityrumors.it

I multati – raggiunti dalla doppia “stangata” – non ci stanno. Ecco le motivazioni espresse dai legali degli automobilisti che contestano ai giudici la non adeguata per-informazione agli utenti della strada, né una segnaletica adeguata e visibile dell’esistenza dell’impianto”.

Le contestazione dei multati

Gli avvocati degli automobilisti che hanno fatto ricorso hanno contestato, in primis, che i due autovelox posti in viale Fulvio Testi sarebbero stati montati violando quanto previsto dalla Prefettura nel 2003 e, inoltre senza alcun preavviso, ovvero con un “effetto sorpresa” che avrebbe consentito al Comune di Milano di incassare “illegalmente” e fare cassa.

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Milano, autovelox in viale Fulvio Testi: ennesima stangata per i multati. Giudici bocciano di nuovo i ricorsi. Le motivazioni “filosofiche” (ANSA) milano.cityrumors.it

Inoltre, i legali contestano ai giudici che “Non ci sarebbe stata alcuna adeguata pre-informazione agli automobilisti, così come l’assenza di una segnaletica ben visibile circa l’esistenza dell’autovelox che consentisse a chi è al volante di rallentare e di incappare, quindi, in una sanzione amministrativa.

Le scelte dei giudici

Di altro avviso i Giudici milanesi che hanno vivisezionato tutti i punti delle contestazioni espressi dai legali dei multati con una premessa, ovvero: “la pericolosità di viale Fulvio Testi è stata accertata fin dal decreto di corso Monforte datato 4 aprile 2003, che ha autorizzato l’installazione di autovelox in viale Testi tenendo conto degli indici relativi al tasso di incidentalità, alle condizioni strutturali e plano-altimetriche nonché del traffico”, così come riportato anche da il Giorno.

Inoltre, i giudici aggiungono che dal decreto emerge che viale Testi, era all’epoca “una delle tre vie milanesi più pericolose, in particolare con riferimento agli incidenti con lesioni gravi o gravissime”. Quindi, il provvedimento della Prefettura meneghina ha “del tutto ragionevolmente decretato la pericolosità dell’intero tratto stradale, di modo che il Comune altrettanto ragionevolmente ha deciso di installare l’impianto”. 

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La segnaletica “filosofica” dell’autovelox

Punto focale su cui si basano le contestazioni dei legali dei multati riguarda la segnaletica degli autovelox, ritenuta non congrua, ovvero l’indicazione dell’impianto non è posizionato alla giusta distanza. A tale ammonimento i giudici hanno dato una spiegazione quasi filosofica, dicendo: “La ragione di una tale prescrizione deve essere rinvenuta nella duplice necessità di evitare pericolosi comportamenti elusivi dell’ultimo istante dei trasgressori, nonché di privilegiare la funzione deflattiva della rilevazione, volta a scoraggiare velocità eccessive di tutti gli utenti inducendo a comportamenti ‘virtuosi’ secondo una logica per così dire di prevenzione generale, rispetto a una logica di prevenzione speciale volta a sanzionare solo gli utenti trasgressori”.

Specificato ciò, la richiesta di essersi avvisati “non può mai tramutarsi, secondo un mal riposto legalitarismo, in una sorta di impropria regola di “parità delle armi”, che consenta al trasgressore attento a tale segnaletica di “vincere la sfida” con il velox e quindi di violare – impunemente – le disposizioni poste a tutela della sicurezza propria e di tutti gli altri utenti della strada, che la Repubblica è viceversa tenuta a garantire”.

In conclusione, si dichiara cheNon emerge alcun profilo di manifesta irragionevolezza o di grave vessatorietà nell’installazione di un rilevatore di velocità segnalato mediante un’adeguata segnaletica posta a una distanza di codice adeguata ai fini della sua percezione da parte di un conducente che si avvicini nel rispetto del vigente limite di 50 chilometri orari”.

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