A Milano si gela: c’è un problema con i caloriferi spenti. Come si può risolvere

Temperature invernali a Milano con freddo, pioggia e termosifoni spenti. Un problema, quello dei calorifici spenti, che sta interessando le abitazioni dei milanesi. Come risolverlo

Un fine mese, questo di aprile, che vede una Milano bagnata dalla pioggia e temperature che si attestano intorno ai 5-6 gradi. Il freddo è ovunque, in strada ma anche in casa dove i calorifici sono stati spenti all’incirca due settimane fa.

milano termosifoni
Milano, freddo e pioggia. Termosifoni spenti, come risolvere il problema Foto | Milano.cityrumors.it

Ora, con l’aria gelida e il maltempo, molti cittadini infreddoliti si chiedono sia possibile riaccendere i termosifoni e se verrà emessa un’ordinanza appositamente per tale problema, così come in molte altre città del Nord Italia è stato fatto dove i sindaci hanno concesso l’autorizzazione a riattivare gli impianti di riscaldamento con scadenze diverse a seconda delle località.

Il problema dei termosifoni spenti a Milano

A Milano sul problema che sta interessando la cittadinanza, ovvero quello di riaccendere gli impianti di riscaldamento, in realtà non c’è bisogno di un nuovo provvedimento ad hoc  perché nel regolamento già in vigore per 2023-2024 era stata prevista la possibilità di estendere la data di chiusura dei caloriferi.

devi fare prima di accenderli
Milano, freddo e pioggia. Termosifoni spenti, come risolvere il problema Foto | Milano.cityrumors.it

In calendario il funzionamento dei termosifoni è previsto dal 22 ottobre 2023 all’8 aprile 2024. A suo tempo l’ordinanza emessa stabiliva infatti che “al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”.

Ovvero, 7 ore e non le classiche 13: dalle 5 alle 23. Spetta, quindi, ai cittadini, singoli proprietari e amministratori di condominio dunque, procedere in questo senso. Per quanto riguarda le temperature massime, il comune di Milano ricorda che resta valida la seguente indicazione:

  • 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C+ 2°C di tolleranza.

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Deroghe per tutti gli impianti attivazione

Sul sito del Comune di Milano sono consultabili le deroghe stabilite a livello regionale per varie tipologie di edifici. In particolare,

  • edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici
  • sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali
  • edifici adibiti a scuole materne e asili nido
  • edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili
  • edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione

Mentre, le deroghe limitate alla durata giornaliera di attivazione secondo la Deliberazione n. XI/3502 – Regione Lombardia, si comunica che:

  • edifici adibiti a uffici e ad attività commerciali o a loro assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività
  • impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore
  • impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell’opera muraria
  • impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti
  • impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16° C + 2° C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione, di cui al comma 7 del presente punto
  • impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate sui quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità immobiliare stessa, dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore; il programmatore deve comunque essere programmato in modo tale da non superare il limite massimo di attivazione oraria giornaliera per la singola unità immobiliare, come previsto dal comma 7.
  • impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell’utente, purché il programmatore sia programmato in modo tale da non superare il limite massimo di attivazione oraria giornaliera, come previsto dal comma 7
  • impianti termici condotti mediante “contratti di servizio energia” o “contratti di rendimento energetico”, ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente dispositivo, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 7 e 8, ad attenuare la potenza erogata dall’impianto nei limiti indicati alla lettera e).
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