Giustizia: i punti principali della riforma

Il Ministro delle Giustizia Marta Cartabia ha illustrato, con gli emendamenti approvati in Consiglio dei Ministri, i punti salienti della riforma della giustizia.

Nella sua relazione ha quindi toccato diversi punti:

– prescrizione: lo stop è previsto dopo la sentenza di primo grado, sia in caso di condanna sia in caso di assoluzione. Si stabilisce una durata massima di due anni per i processi d’appello e di un anno per quelli di Cassazione con la possibilità di proroga in caso di reati gravi come l’associazione a delinquere semplice, di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, violenza sessuale, corruzione, concussione. Sono esclusi dal provvedimento i reati imprescrittibili già puniti con ergastolo.

– digitalizzazione: per rendere più efficiente la giustizia penale sarà possibile il deposito degli atti e delle notifiche per via telematica;

– indagini preliminari: il pubblico ministero potrà chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato solo quando gli elementi acquisiti consentiranno una previsione certa di condanna. I tempi di durata massima delle indagini dipenderanno dalla gravità del reato. Alla scadenza di tali termini si prevede un meccanismo di discovery degli atti, a garanzia dell’indagato e della vittima, anche per evitare la prescrizione del reato associato a un intervento del giudice per le indagini preliminari in caso di blocco del procedimento;

– criteri di priorità: gli uffici del pubblico ministero dovranno individuare priorità trasparenti da indicare nei progetti organizzativi delle Procure e da sottoporre all’approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

– notizie di reato: l’iscrizione nel registro delle notizie di reato non ha effetti sul piano civile e amministrativo per chi ne è oggetto;

– udienza preliminare: sarà limitata a reati di particolare gravità;

– appello: sarà ancora possibile contro le sentenze di condanna e proscioglimento. Non sarà possibile in caso di per aspecificità dei motivi e si prevedono limitate ipotesi di inappellabilità delle sentenze di primo grado;

– Cassazione: è stato introdotto un nuovo mezzo di impugnazione straordinario per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo;

– procedimenti speciali: in caso di patteggiamento, se la pena detentiva supera i due anni, l’accordo tra imputato e pubblico ministero si può estendere alle pene accessorie e alla loro durata; per il giudizio abbreviato si prevede che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto in caso di mancata impugnazione da parte dell’imputato;

– querela: viene estesa a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore nel minimo a due anni;

– pena pecuniaria: la riforma vuole, da un lato semplificare il procedimento di esecuzione e dall’altro garantire l’effettiva riscossione e la sua conversione in caso di mancato pagamento;

– pene sostitutive alla detenzione breve: prima di competenza del Tribunale di sorveglianza, le pene alternative di detenzione domiciliare come semilibertà, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria, potranno essere irrogate direttamente dal giudice;

– tenuità del fatto: viene estesa la non punibilità ai reati che prevedono una pena non superiore nel minimo a due anni per evitare la celebrazione di processi per fatti di poco conto;

– procedimento sospeso e messa alla prova: si estende l’ambito di applicazione dell’articolo 168 bis c.p. a specifici reati, puniti con pena detentiva non superiore a 6 anni, che si prestino a percorsi di riparazione con la possibilità che a decidere sia il pubblico ministero. La messa alla prova consiste nei lavori di pubblica utilità e nella partecipazione a percorsi di giustizia riparativa.

– giustizia riparativa: questo ambito sarà disciplinato per recepire una direttiva europea. L’accesso a questi percorsi sarà consentito in ogni fase del procedimento, su base volontaria e con il consenso libero e informato della vittima, dell’autore e della valutazione positiva del giudice sull’utilità del programma. in ambito penale. Viene concessa la sua ritrattabilità e la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso di questo programma non potranno essere utilizzate nel procedimento penale.

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