TAR della Lombardia: pronunciamento sui ricorsi per gli immobili abbandonati

Il Tar della Lombardia ha dato ragione al Comune di Milano che, nel difendere la propria norma in materia, ha sollevato il tema di incostituzionalità dell’articolo 40 della Legge Regionale 18/2019 che invece consente ai proprietari degli immobili abbandonati di ottenere un bonus edificatorio fino al 25% e di costruire in deroga alle norme morfologiche previste dal Piano di Gestione del Territorio.

Questo l’esito dei tre ordinanze emesse dal TAR nell’ambito di tre ricorsi presentati da altrettanti proprietari di immobili nei confronti del Comune.

Nel testo si argomenta:

“La norma regionale incentiva in maniera assolutamente discriminatoria e irragionevole situazioni di abbandono e di degrado, da cui discende la possibilità di ottenere premi volumetrici e norme urbanistiche ed edificatorie più favorevoli rispetto a quelle ordinari.
L’applicazione dell’art. 40-bis anche agli immobili fatiscenti individuati prima della sua introduzione – come pure a quelli segnalati direttamente dai privati – stravolge la pianificazione territoriale del Comune, il quale aveva elaborato e introdotto un regime speciale per il recupero dei citati immobili, proprio tenendo in considerazione l’impatto degli interventi di riqualificazione sul tessuto urbano esistente.
Difatti, un conto è riqualificare un immobile, conservandone la medesima consistenza un altro conto è riconoscere a titolo di beneficio un indice edificatorio aggiuntivo, oscillante tra il 20% e il 25%, cui si accompagna l’esenzione dall’eventuale obbligo di reperimento degli standard”.

“Il legislatore regionale – prosegue il pronunciamento – ha imposto una disciplina ingiustificatamente rigida e uniforme, operante a prescindere dalle decisioni comunali e in grado di produrre un impatto sulla pianificazione locale molto incisivo e potenzialmente idoneo a stravolgere l’assetto del territorio, o di parti importanti dello stesso, in maniera del tutto dissonante rispetto a quanto stabilito nello strumento urbanistico generale”.

Il TAR ha quindi ravvisato anche una violazione della Costituzione:

“L’applicazione della disposizione regionale comprime in maniera eccessiva, con violazione degli art. 5, 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lett. p), terzo e sesto comma, e 118 della Costituzione, la potestà pianificatoria comunale, in particolare dei Comuni che hanno più di 20.000 abitanti – come il Comune di Milano – , non consentendo a siffatti Enti alcun intervento correttivo o derogatorio in grado di valorizzare, oltre alla propria autonomia pianificatoria, anche le peculiarità dei singoli territori di cui i Comuni sono la più immediata e diretta espressione”.

In queste condizioni il Comune non ha la facoltà di selezionare  gli immobili da recuperare, in quanto l’applicazione della norma regionale può avvenire anche su impulso del proprietario del manufatto.

Il TAR ravvisa quindi la violazione della Costituzione anche rispetto a contraddizioni della legislazione regionale stessa sospendendo quindi il giudizio per trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale.

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